Ordinanza n. 407/2001

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ORDINANZA N. 407

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Cesare RUPERTO, Presidente

- Massimo VARI         

- Riccardo CHIEPPA             

- Gustavo ZAGREBELSKY              

- Valerio ONIDA                    

- Carlo MEZZANOTTE                     

- Fernanda CONTRI               

- Guido NEPPI MODONA                

- Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Franco BILE             

- Giovanni Maria FLICK                    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile), promosso con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000 dal Giudice di pace di Lecce nel procedimento civile vertente tra De Luca Vincenzo e la ditta Turbo Car, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2001.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri.

  Ritenuto che il Giudice di pace di Lecce, con ordinanza emessa il 28 dicembre 2000, ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il cancelliere comunichi alle parti la data della prima udienza di comparizione, quando questa sia diversa dalla data indicata nell’atto di citazione;

  che il giudice a quo osserva come l’originaria formulazione della indicata norma prevedesse, a carico del cancelliere, l’obbligo di comunicare alle parti la nuova data di comparizione, mentre tale adempimento é stato eliminato dall’art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353;

  che, pertanto, nel sistema attuale, allorchè la data dell’udienza di comparizione sia diversa da quella indicata nell’atto di citazione, la parte non é posta in condizione di comparire e di esercitare il proprio diritto di difesa;

  che, ad avviso del rimettente, la norma in esame si porrebbe in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, in quanto non garantisce l’esercizio del diritto di difesa;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

  Considerato che il rimettente lamenta la illegittimità costituzionale del quarto comma dell’art. 168–bis cod. proc. civ., il quale disciplina il rinvio dell’udienza di comparizione nell’ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nel giorno fissato per la comparizione delle parti;

  che tale norma trova applicazione nel procedimento davanti al tribunale, non già in quello dinanzi al giudice di pace, per il quale é dettata una espressa disposizione di contenuto analogo a quella impugnata;

  che infatti l’art. 318, terzo comma, cod. proc. civ. regola l’ipotesi in cui la citazione indichi un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, prevedendo il rinvio d’ufficio della comparizione all’udienza immediatamente successiva, senza oneri di comunicazione alle parti;

  che il rimettente ha quindi erroneamente sollevato la questione con riferimento ad una norma inapplicabile nel giudizio a quo, ai sensi dell’art. 311 cod. proc. civ.;

  che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Lecce con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 3 dicembre 2001.

Cesare RUPERTO, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2001.